Il minore è titolare dei diritti della personalità , quale individuo, nella sua peculiarità , e che si caratterizza per la tipicità specifica del contesto socio-culturale in cui vive e per la modalità di risposta agli stimoli esterni.
La rappresentanza legale al Minore è garantita dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale; in mancanza , dal tutore oppure, ove sussista un conflitto di interessi con il genitore o il tutore, in vista del compimento di un atto giuridico o della sua costituzione in giudizio, da un curatore speciale.
Orbene i minorenni, in quanto persone, sono titolari dei diritti della personalitĂ , riconosciuti sia dalle norme interne che da quelle internazionali e che devono essere sempre garantiti e tutelati.
La legge 28 marzo 2001 n. 149 ha introdotto la figura dell’avvocato del minore nei procedimenti aventi ad oggetto la dichiarazione dello stato di adottabilità e in quelli di controllo della potestà . In particolare l’art. 8 ultimo comma della legge 149 stabilisce che “ il procedimento di adottabilità deve svolgersi sin dall’inizio con l’assistenza legale del minore “ .
A tal fine numerosi tribunali per i minorenni hanno disposto un apposito elenco di curatori speciali/avvocati del minore, il cui ruolo principale è quello di garante, oltre che di rappresentante processuale del minore; il fine ultimo da perseguire è l’interesse del minore, che rappresenta il principio attorno al quale costruire e rinsaldare i diritti e le posizioni sostanziali del minore, quali la personalità , la dignità , la parità di trattamento, da salvaguardare in sede processuale tramite una adeguata difesa tecnica.
Ora , addentrandoci in una realtà che certamente idilliaca non è come quella altamente deviante delle famiglie malavitose di ndrangheta , ci si chiede quale sia il ruolo dell’avvocato del minore in tale ambito, cosa debba fare per dare il meglio di sé professionalmente per tutelare giudizialmente il minore che sovente ha bisogno di essere sradicato da un ambiente pericoloso che potrebbe condurlo ineluttabilmente a delinquere. La maggiore criticità in tali contesti familiari è rappresentata dalle dinamiche di emulazione che possono innescarsi nei minori spesso indottrinati sin dalla più tenera età alla cultura criminale di stampo mafioso e a condotte delinquenziali già all’interno stesso della loro famiglia. In tali situazioni le norme di cui agli artt. 330 e 333 c.c. possono costituire un legittimo strumento giuridico onde contrastare l’ineluttabile destino deviante e mafioso altrimenti inevitabile.
In tali casi la valutazione del giudicante riguarda in particolare la responsabilitĂ genitoriale in relazione con la violazione dei doveri ad essa connessi, esaminando il tipo e la gravitĂ del pregiudizio subito dalla prole minorenne, al fine di salvaguardarne gli interessi primari e tutelarlo da successivi e piĂą gravi danni per una sua sana evoluzione affettivo-relazionale.
A tal proposito degni di nota sono i numerosi provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, presidente Dr. Roberto Di Bella, che , famoso per l’importante progetto “Liberi di scegliere”, trovandosi dinanzi ad una realtà familiare particolarmente pericolosa e deviante, in va d’urgenza e inaudita altera parte, spesso si è trovato a dichiarare i genitori ( spesso il padre) dei minori decaduti dalla responsabilità genitoriale sui figli , affidandoli ai servizi sociali competenti per territorio al fine di assicurare loro assistenza , sostegno e controllo, incaricandoli di provvedere con le altre agenzie delegate “all’immediato inserimento dei minori in una casa-famiglia da reperirsi preferibilmente fuori dalla provincia di Reggio Calabria” e nominando come curatore speciale dei minori un avvocato “avvisandolo che potrà assumere la veste di difensore di fiducia dei medesimi”.
In tali fattispecie molto delicate importante e di grande rilievo è il ruolo dell’avvocato del minore , che si deve interfacciare ,oltre che con i Giudici minorili, con tutte le agenzie delegate dal Tribunale per i Minorenni a prendersi cura ed assistenza in maniera valida di questi Minori che spesso sono ragazzini con un vissuto tragico in un ambiente familiare altamente deviante e pregiudizievole per una loro sana crescita psicofisica: è un contesto “permeato da una soffocante cultura mafiosa”….” e da distorte dinamiche..”, ove regna un clima barbaramente violento e mafioso, come evidenziava in uno di questi provvedimenti il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria.
Pertanto l’avvocato del minore che accetta tale incarico deve avere una specifica competenza e formazione nel settore minorile ed essere motivato a rivestire un incarico così delicato. Suo compito primario è collaborare , nell’interesse del minore, con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore , all’insegna di rapporti ispirati a correttezza, lealtà e spirito di cooperazione, mantenendo costanti contatti con l’ente affidatario ed i Servizi Sociali, , onde tutelare in maniera ottimale i diritti fondamentali dei minori che devono essere salvaguardati per una crescita sana ed avulsa da schemi mentali devianti e criminali.
Il difensore del minore deve tutelare l’anonimato del proprio assistito, a maggior ragione quando proviene da situazioni e contesti particolarmente devianti; pertanto è importante che per garantire anche il diritto alla privacy del minore si astenga dal rilasciare dichiarazioni o interviste, salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente. Il suo concetto di “vittoria” deve essere ben diverso da quello usuale : vittoria significa coniugare competenze legali con una grande dose di umanità e sensibilità verso problematiche drammatiche che riguardano minori emarginati provenienti da ambienti degradati e malavitosi, all’insegna dell’etica della responsabilità intesa come presa di coscienza del proprio incarico , che deve essere seguito con particolare impegno e professionalità , rilevato che riguarda la vita di minori che spesso devono essere tutelati dall’ambiente di origine , fonte di ataviche problematiche devianti .
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